Sez. L, Sentenza n. 2618 del 20/03/1999 (Rv. 524367 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Sospensione del processo - Nomina di nuovo difensore - Conferimento della nuova procura durante il periodo di sospensione del processo - Forma.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di altro deceduto, ovvero sostituito per rinuncia od altra causa, può essere effettuata anche su un atto diverso da quello indicato nel terzo comma, dell'art. 83, cod. proc. civ., purché evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura (quale qualsiasi atto difensivo contenente un esplicito riferimento alla fonte del potere di rappresentanza processuale ed alle vicende che avevano reso necessaria la sostituzione del difensore). Tale atto di conferimento della procura al nuovo difensore può esser fatto anche durante la sospensione del processo ex art. 298 cod. proc. civ., che preclude soltanto gli atti che comportano uno sviluppo del giudizio sospeso, ma non anche quelli finalizzati alla riattivazione del processo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)