Sez. 1, Sentenza n. 13443 del 22/06/2005 (Rv. 583789 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione - Risoluzione di diritto - Indennità di fine rapporto posta a carico della liquidazione "ex" art. 6 del d.l. n. 576 del 1978 - Individuazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE
L'art. 6 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738 - che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data della pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione - si riferisce alla sola indennità collegata con la risoluzione "ipso iure" del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle riconosciute dalla disciplina collettiva di cui all'Accordo Nazionale Agenti in tutte le ipotesi in cui le modalità di scioglimento della impresa lascino alla stessa una situazione di vantaggio conseguito per effetto dell'attività dell'agente, non individuabile in caso di scioglimento del rapporto per liquidazione coatta amministrativa della impresa preponente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)