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Sez. 3, Sentenza n. 7609 del 31/03/2006 (Rv. 588133 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi - Ordinanza di revoca della provvisoria sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione e disposizione dell'ulteriore prosieguo nel merito dei giudizi - Natura giuridica del provvedimento - Mancanza dei requisiti della decisorietà e dell'attitudine al giudicato - Conseguenza in tema di impugnazioni - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Impugnabilità ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588133-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, non è suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., un provvedimento giurisdizionale privo dei caratteri della decisorietà e della idoneità a passare in cosa giudicata, come l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, pronunziando congiuntamente sia su un'opposizione all'esecuzione che su un'opposizione agli atti esecutivi, revocata la provvisoria sospensione dell'esecuzione, ordini la prosecuzione di questa, dando disposizioni per l'esame delle opposizioni stesse, trattandosi di provvedimento impugnabile, eventualmente, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)