diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12439 del 20/11/1991 (Rv. 474695 - 01)

Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato | Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474695-01

Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

Ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore - che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento - l'art. 1227, secondo comma cod. civ., nel porre la condizione dell'inevitabilità, da parte del creditore, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest' ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)