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Sez. L, Sentenza n. 15637 del 18/10/2003 (Rv. 567511 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Attribuibilità - "Incollocazione al lavoro" - Elemento costitutivo della fattispecie - Configurabilità - Esistenza di due diverse nozioni di "incollocazione al lavoro" rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi di età compresa tra i cinquantacinque e i sessantacinque anni d'età - Onere probatorio relativo alla seconda nozione - Prova per presunzioni - Ammissibilità. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale - Rilevanza in giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567511-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, la "incollocazione al lavoro" - che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione - assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) - che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste - l'incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido, la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni, ma non mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Legge 28/12/2000 num. 445 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)