Sez. 3, Sentenza n. 2654 del 21/03/1994 (Rv. 485811 - 01)
Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere | Condizioni elencate nelle lettere b), c), d), dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982 - Sussistenza congiunta nel soggetto per il quale è esercitato il diritto di ripresa - Necessità - Onere probatorio.
Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere
Le condizioni elencate nelle lettere b), c), d), dell'art. 42 legge 3 maggio 1982, n. 203, devono concorrere congiuntamente nel soggetto per il quale è esercitato il diritto di ripresa, anche se questi rientri tra i soggetti equiparati a coltivatore diretto ex art. 7, secondo comma, della stessa legge, e devono essere provate, in quanto elementi costitutivi di tale diritto (e non fatti impeditivi del suo esercizio) da chi intende avvalersene (in applicazione del surriferito principio la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto carente di prova una domanda di ripresa del concedente, che senza offrire la prova dei requisiti per l'esercizio del diritto, si è limitata a chiedere su di essi consulenza tecnica).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)