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Sez. 3, Sentenza n. 8762 del 03/09/1998 (Rv. 518598 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Potere del giudice di pace ex art. 113 secondo comma cod. proc. civ. - Norme processuali - Esclusione - Corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) - Inosservanza - Deducibilità con il ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1998-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518598-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Il giudizio secondo equità del giudice di pace ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., come modificato dall'art. 21 della legge n. 374/91, attiene alla decisione nel merito, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme processuali. Pertanto l'inosservanza da parte del detto giudice del principio procedimentale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) integra un vizio della sentenza denunciabile con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)