Sez. 3, Sentenza n. 9915 del 26/04/2010 (Rv. 612604 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Rapporti tra tribunale e sezione distaccata - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Sentenza del giudice di pace - Appello dinanzi al tribunale del circondario - Cancellazione della causa dal ruolo - Riassunzione davanti alla sezione distaccata del tribunale - Improcedibilità dell'appello - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE
Le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario e, in quanto tali, sono prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza; pertanto, una volta incardinato il giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace presso il tribunale competente, se la causa viene cancellata dal ruolo e successivamente riassunta, la riassunzione davanti alla sezione distaccata del medesimo tribunale - nel frattempo divenuta competente ai sensi del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - non dà luogo ad improcedibilità dell'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 ter, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)