Sez. L, Sentenza n. 518 del 13/01/2006 (Rv. 587062 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Crediti e debiti verso il fallito - Possibilità della compensazione - Rilevanza della scadenza successiva al fallimento - Esclusione - Rilevanza della clausola contrattuale escludente la compensazione contabile - Esclusione - Fattispecie relativa a impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
Ai sensi dell'art. 56 legge fall., la compensazione dei reciproci debiti e crediti nei confronti del fallito (o dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa) è ammissibile anche se i crediti non siano scaduti prima del fallimento (o della messa in liquidazione coatta amministrativa), senza che assuma rilevanza la distinzione tra compensazione ordinaria e contabile, in quanto l'art. 1246 cod.civ. (che prevede che la compensazione si verifichi quali che siano i titoli da cui nascono i contrapposti debiti e crediti) è norma di carattere generale, applicabile anche alla compensazione prevista dall'art. 56 legge fall.. Peraltro non rileva, ad escludere la possibilità della compensazione, la clausola del contratto tra le parti (nella specie, di agenzia), che escluda il ricorso alla compensazione contabile, stante la risoluzione di diritto del contratto stesso che consegue alla pubblicazione del decreto di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)