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Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 10/11/1971 (Rv. 354589 - 01)

COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - AGGIUNTA O MUTAMENTO DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354589-01

COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - AGGIUNTA O MUTAMENTO DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*

Il motivo posto nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice e quella della parte che l'ha dedotto, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti e la parte non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungere dei nuovi rispetto a quelli prospettati in limine litis, ne apportarvi qualsiasi mutamento. (Conf 1390'70, mass n 347162; 2547'70, mass n 348881).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)