Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 10/11/1971 (Rv. 354589 - 01)
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - AGGIUNTA O MUTAMENTO DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - AGGIUNTA O MUTAMENTO DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
Il motivo posto nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice e quella della parte che l'ha dedotto, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti e la parte non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungere dei nuovi rispetto a quelli prospettati in limine litis, ne apportarvi qualsiasi mutamento. (Conf 1390'70, mass n 347162; 2547'70, mass n 348881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)