Sez. L, Sentenza n. 14768 del 15/11/2000 (Rv. 541690 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento - Accertamento di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e relativo licenziamento disciplinare è riservato al giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non appagante la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva considerato sproporzionato l'intimato licenziamento sulla base di una interpretazione riduttiva degli addebiti contestati consistente nel porre l'attenzione esclusivamente sul rilievo relativo ad assenze ingiustificate senza considerare che la contestazione disciplinare non era stata limitata al solo fatto delle assenze, ma era stata estesa all'ulteriore circostanza che esse non erano state registrate nel sistema elettronico di rilevazione delle presenze del quale il lavoratore licenziato era il responsabile e deteneva la chiave di accesso).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)