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Sez. 2, Sentenza n. 8584 del 11/08/1999 (Rv. 529292 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Norme di ermeneutica contrattuale - Regole strettamente interpretative ex artt. 1362-1365 cod. civ. - Regole interpretative-integrative ex artt. 1366-1371 cod. civ. - Funzione sussidiaria delle seconde - Applicazione delle stesse in caso di utile operatività delle prime e in particolare dell'interpretazione letterale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529292-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Le regole di interpretazione dei contratti sono ordinate secondo un principio gerarchico, nel senso che le norme strettamente interpretative poste dagli artt. 1362 - 1365 cod. civ. precedono nella loro applicazione quelle cosiddette interpretative-integrative, dettate in via sussidiaria dagli artt. 1366-1371 cod. civ. In particolare, la concreta operatività di queste ultime regole resta esclusa quando, nella ricerca del comune intento degli stipulanti, il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica, fornito dall'art. 1362 e consistente nel riferimento alla connessione logica delle parole e delle locuzioni impiegate di dette espressioni, univocamente riveli, per il chiaro significato delle parti, una determinata comune volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)