Sez. L, Sentenza n. 17250 del 28/08/2004 (Rv. 576335 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Società cooperative di produzione e lavoro - Garanzia retributiva ex art. 36 Cost. - Applicabilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro va riconosciuto il diritto, per le prestazioni erogate in favore della società, ad una retribuzione che, in applicazione del disposto dell'art. 36 Cost, sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, nella misura in cui non risulti vulnerata la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3, Legge 27/01/1992 num. 80 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)