Sez. 5, Sentenza n. 24526 del 20/11/2009 (Rv. 610765 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Fornitura continua di beni e servizi - Imputazione provvisoria dei costi a scadenze periodiche - Definitiva revisione e relativa fatturazione a stati di avanzamento - Esercizio di competenza - Individuazione - Riferimento alla provvisoria imputazione - Possibilità - Assenza di fatturazione - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di imposte sui redditi d'impresa, il destinatario della fornitura continua di beni e servizi per i quali sia contrattualmente prevista l'imputazione provvisoria dei costi a scadenze periodiche e la definitiva revisione a stati di avanzamento, con emissione di fattura in questo momento, può iscrivere in bilancio i costi nell'esercizio cui vengono provvisoriamente imputati, pur in assenza della loro fatturazione, poiché l'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) pur considerando "esercizio di competenza", in linea con la definizione civilistica, quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna voce, prevede, sul piano fiscale, una deroga a tale principio, consentendo la deducibilità di spese e componenti reddituali di diverso esercizio quando - sulla base degli elementi di fatto che il contribuente ha l'onere di allegare e la cui valutazione è rimessa al giudice di merito - si sia raggiunta la certezza della loro esistenza, ovvero della determinabilità in modo oggettivo, cioè non collegata alla mera volontà delle parti sulla scelta dell'esercizio cui il costo è imputato, ma desumibile, oltre che dall'indicazione contrattuale del corrispettivo, da strumenti diversi, quali, ad esempio, la parametrazione ad altre operazioni simili od al valore di mercato dei beni in rapporto al numero delle ore di utilizzo dei medesimi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)