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Sez. 5, Sentenza n. 11038 del 10/06/2004 (Rv. 573526 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Esecuzione esattoriale a seguito di cartella per tributi non assolti - Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (nella disciplina dell'art. 54 D.P.R. n. 602 del 1973, testo originario) - Inammissibilità - Improponibilità assoluta della domanda - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573526-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di esecuzione esattoriale a seguito di cartella per tributi non pagati, l'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alla sostituzione operata con l'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), nell'escludere l'ammissibilità delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 cod. proc. civ., configura un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza, nell'ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica di chi intenda opporsi all'esecuzione o agli atti esecutivi, tale tutela essendo assicurata in via aquiliana solo dopo il compimento della esecuzione esattoriale. (Nella specie, l'opposizione all'esecuzione esattoriale con pignoramento presso terzi, era stata promossa da un cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, deducendo che la cartella - peraltro non impugnata a suo tempo nella sede propria, e quindi divenuta ormai inoppugnabile - era affetta da nullità, scaturente dalla violazione del suo asserito diritto di riceverne il testo, anziché nella sola lingua italiana nella quale era stata redatta, anche in sloveno, sua lingua materna).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)