Sez. 1, Sentenza n. 29 del 07/01/1999 (Rv. 522006 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza sul presupposto della pendenza della procedura concorsuale davanti ad altro Tribunale ritenutosi competente - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza ad istanza di parte contro la declaratoria di incompetenza sull'istanza di fallimento resa sul prioritario riscontro che la procedura concorsuale sia pendente davanti ad altro Tribunale ritenutosi competente, non integrando l'anzidetto provvedimento una pronuncia sulla competenza suscettibile di autonoma impugnazione ex art. 42 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)