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Sez. L, Sentenza n. 10567 del 27/10/1997 (Rv. 509281 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Giudizio di cassazione - Transazione nel corso dello stesso - Cessazione della materia del contendere - Rilevanza - Conseguenze - Sopravvenuta inammissibilità del ricorso - Formula di definizione del procedimento - Inammissibilità o rigetto del ricorso - Esclusione - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Decisione nel merito - Configurabilità - Esclusione - Caducazione della sentenza impugnata per effetto della transazione - Sussistenza - Documentazione della transazione - Produzione ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509281-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

In caso di transazione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, va rilevata la cessazione della materia del contendere, la quale non comporta una decisione nel merito della causa e il relativo accertamento di fatto, ma l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno dell'interesse al ricorso. Il procedimento va definito con la formula della dichiarazione dell'improcedibilità del ricorso e non con quella del rigetto del ricorso, poiché quest'ultima non dà il dovuto rilievo al venir meno dell'interesse all'impugnazione e fa supporre un esame della stessa nel merito, che, invece, è precluso dall'evento sopravvenuto, che comporta anche che la sentenza impugnata perda ogni effetto tra le parti; circostanza questa che spiega perché non sia necessaria la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Nel quadro di questa ricostruzione la produzione dei documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere deve ritenersi ammissibile a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. in quanto inerenti alla inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)