diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 22/08/1966 (Rv. 324419 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - NATURA - EFFICACIA VINCOLANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324419-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - NATURA - EFFICACIA VINCOLANTE - CONDIZIONI.*

In tema di liquidazione sia della pensione per invalidita, sia dell'indennita per infortuni sul lavoro o per malattia professionale, il responso concorde dei sanitari della collegiale medica sostanzia un mero parere facoltativo, preparatorio della decisione amministrativa. Esso, pertanto, non vincola le parti del rapporto previdenziale e non preclude all'assicurato la proposizione dell'Azione giudiziaria, salvo che le parti medesime abbiano conferito a tale responso un'efficacia per esse vincolante, qualificandolo, secondo le circostanze, come arbitrato libero, perizia convenzionale, ovvero come negozio di accertamentò il quale, pero, in quanto posto in essere dai mandatari delle parti, rientra in ogni caso, nello schema giuridico dell'uno o dello altro dei due precedenti istituti. Peraltro, qualunque sia la qualificazione giuridica del parere della collegiale medica, il carattere vincolante di esso presuppone il conferimento ai sanitari di un mandato congiunto ad opera di tutte le parti del rapporto assicurativo, in quanto l'attivita dei sanitari deve potersi riferire a ciascuna di esse. (nella specie, il lavoratore aveva richiesto la condanna dell' i. N. A. I. L. al pagamento della rendita corrispondente ad un grado di incapacita lavorativa superiore a quello accertato dalla collegiale medica. La Corte di appello aveva dichiarato la inammissibilita della domanda, dato il carattere vincolante dell'accertamento della collegiale, qualificato come perizia contrattuale. La S. C. ha cassato detta pronunzia, non essendo provato il conferimento ai due sanitari di un mandato congiuntivo ad opera di entrambe le parti del rapporto assicurativo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)