Sez. 6, Sentenza n. 8389 del 18/03/1998 Ud. (dep. 15/07/1998) Rv. 212221 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Potere del giudice, dopo la instaurazione del giudizio abbreviato, di trasmettere al pubblico ministero, previa separazione, gli atti relativi ad una delle imputazioni, avendo rilevato che il fatto è diverso da quello oggetto della contestazione - Legittimità - Conservazione da parte dell'imputato di ottenere comunque i benefici sanzionatori ex art. 442 cod. proc. pen. in ordine al fatto stralciato - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato relativamente alle varie imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, ordini la separazione degli atti relativi a una delle imputazioni e la relativa trasmissione al pubblico ministero, avendo rilevato che in ordine ad essa il fatto è diverso da quello oggetto della contestazione. In tale caso, peraltro, non viene meno l'effetto premiale conseguente alla già intervenuta instaurazione del giudizio abbreviato, sicché l'imputato conserva anche per il reato stralciato, indipendentemente dal rito che sarà per esso osservato, il diritto alla riduzione di pena in caso di condanna a norma dell'art. 442 cod. proc. pen. (V. Corte Cost., sent. n. 378 del 26 novembre 1997).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)