diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 25882 del 12/05/2015 Cc. (dep. 18/06/2015) Rv. 263941 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria - Restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. per ritenuta configurabilità di circostanza aggravante non contestata - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263941-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice, dopo l'ammissione del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e in difetto dell'assunzione di nuovi elementi di prova ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., disponga, ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo, su sollecitazione di quest'ultimo, la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata. (In motivazione, la Corte ha ribadito l'applicabilità dell'art. 521 cod.proc.pen. al giudizio abbreviato in caso di "diversità del fatto", precisando, però, che tale situazione è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)