Sez. 6, Sentenza n. 12516 del 14/02/2001 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218437 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Ammissione al procedimento speciale da parte del GIP per una pluralità di contestazione - Successivo accertamento di divergenza di uno dei fatti commessi rispetto alla relativa contestazione - Separazione degli atti e trasmissione al P.M. - Legittimità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato relativamente alle varie imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, ordini, con riguardo ad una delle imputazioni, la separazione degli atti e la relativa trasmissione al PM, avendo rilevato che in ordine ad essa il fatto è diverso da quello oggetto della contestazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)