Sez. 1, Sentenza n. 26333 del 24/05/2001 Cc. (dep. 27/06/2001) Rv. 219672 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Accertamento della diversità dei fatti rispetto alla contestazione - Giudizio abbreviato non condizionato introdotto dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato - Art. 521 c.p.p. - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice, in sede di giudizio abbreviato non condizionato conseguente all'emissione del decreto di giudizio immediato, disponga la trasmissione degli atti al PM ai sensi dell'art. 521, secondo comma, cod. proc. pen. sul presupposto della diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)