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Sez. L, Sentenza n. 494 del 20/01/1987 (Rv. 450223 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - INVALIDITÀ O DECESSO DEL LAVORATORE - PRESUNZIONE DI CAUSALITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450223-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - INVALIDITÀ O DECESSO DEL LAVORATORE - PRESUNZIONE DI CAUSALITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 4 della legge n. 780 del 1975, che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di Invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima purché associate a qualsiasi altra Forma morbosa dello apparato respiratorio o cardiocircolatorio, e non più soltanto (come contemplato dall'art. 145 cit.) nel caso di associazione della silicosi o dell'asbestosi con la tubercolosi polmonare, non ha introdotto alcuna presunzione di causalità tra silicosi o asbestosi e Invalidità o decesso del lavoratore e pertanto il nesso eziologico tra questi deve esser sempre provato dal lavoratore o dai superstiti che pretendano le prestazioni assicurative. (Conf 2066/81, mass n 412783).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)