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Sez. L, Sentenza n. 1859 del 11/05/1977 (Rv. 385584 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE - RELATIVA DISCIPLINA DEL RD DEL 1931 N 148 - LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONDIZIONI - CRITERIO PER L'INDENNITA DI ANZIANITA - OSSERVANZA - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO RETRIBUTIVO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385584-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE - RELATIVA DISCIPLINA DEL RD DEL 1931 N 148 - LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONDIZIONI - CRITERIO PER L'INDENNITA DI ANZIANITA - OSSERVANZA - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO RETRIBUTIVO - NECESSITA.*

In tema di indennita di buonuscita in favore dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli artt 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, con riferimento allo stipendio o paga ultimi raggiunti, la Corte costituzionale, con sentenza n 124 del 28 maggio 1975, ha affermato la legittimita costituzionale delle indicate norme, in relazione agli artt 3 e 36 della Costituzione, a condizione che la predetta nozione di stipendio o paga ultimi raggiunti vada intesa come retribuzione ultima raggiunta, secondo i criteri imperativi fissati per l'indennita di anzianita dagli artt 2120 e 2121 cod civ e, quindi, computando ogni emolumento di natura retributiva, quale la tredicesima e la quattordicesima mensilita. Analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo all'indennita di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art 12 dello accordo nazionale del 19 febbraio 1948) in favore del personale con diritto a pensione, ed anch'essa avente natura essenzialmente di corrispettivo differito, nel senso che l'autonomia collettiva sul punto viene legittimamente esercitata, in attuazione della delega conferita dall'art 1 del citato RD n 148 del 1931, solo se ed in quanto rispetti ed attui il citato criterio inderogabile della onnicomprensivita dell'ultima retribuzione, quale base per il computo dell'indennita medesima. (V 4069/76, mass n 382734; (V 480/76, mass n 379139; (Conf 320/76, mass n 378999).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/12/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)