Sez. L, Sentenza n. 480 del 16/02/1976 (Rv. 379139 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA - MORTE DEL DIPENDENTE - PER I DIPENDENTI SENZA DIRITTO ALLA PENSIONE - AVENTI DIRITTO ALLA INDENNITA - MOGLIE O FIGLI MINORI - SPETTANZA IURE PROPRIO - PER I DIPENDENTI CON DIRITTO ALLA PENSIONE - DIRITTO ALLA INDENNITA - SOGGETTI LEGITTIMATI JURE HAEREDITATIS - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA - MORTE DEL DIPENDENTE - PER I DIPENDENTI SENZA DIRITTO ALLA PENSIONE - AVENTI DIRITTO ALLA INDENNITA - MOGLIE O FIGLI MINORI - SPETTANZA IURE PROPRIO - PER I DIPENDENTI CON DIRITTO ALLA PENSIONE - DIRITTO ALLA INDENNITA - SOGGETTI LEGITTIMATI JURE HAEREDITATIS - CONSEGUENZE.*
In caso di morte di dipendente da azienda ferrotranviaria in regime di concessione, l'indennita di buonuscita prevista dagli artt 26 e 27 del RD 8 gennaio 1931 n 148 all a, per i dipendenti che non abbiano maturato il diritto a pensione, spetta iure proprio alla moglie od ai figli minori, e non anche, in loro Mancanza, agli eredi legittimi o testamentari, in forza di successione ereditaria; cio in base all'ultimo comma del citato art 27 e degli artt 15 e 16 del RD 30 settembre 1920 n 1538, dal primo richiamati, la cui legittimita, in relazione agli artt 3 e 36 della Costituzione, e stata affermata dalla Corte costituzionale con sentenza n 124 del 28 maggio 1975. Analoghi principi non possono ritenersi automaticamente operanti per l'indennita di buonuscita prevista, in favore dei dipendenti che abbiano maturato il diritto a pensione, dai contratti collettivi stipulati in attuazione della delega conferita dall'art 1 del RD 8 gennaio 1931 n 148 (nella specie, accordi collettivi del 23 novembre 1946 e del 19 febbraio 1948). Mentre la prima indennita, infatti, ha natura sostitutiva della pensione e compensativa del mancato pensionamento, ed e quindi logicamente caratterizzata dall'intrasmissibilita propria della pensione, la seconda si aggiunge al trattamento pensionistico, e configura una indennita di fine rapporto, come tale suscettibile di entrare nel patrimonio del lavoratore e di formare oggetto di successione iure haereditatis. Da tanto consegue che il giudice del merito, nello interpretare i patti contrattuali relativi alla seconda di dette indennita, al fine di individuare i soggetti legittimati a riceverla in caso di morte dell'agente, non puo escludere gli eredi diversi dal coniuge e dai figli minori, per il solo fatto che i patti medesimi (nella specie, art 12 dell'accordo del 19 febbraio 1948, in relazione all'art 7 dell'accordo del 23 novembre 1946) facciano richiamo alle persone indicate dagli artt 15 e 16 del RD 30 settembre 1920 n 1538 (coniuge e figli minori), ove non risulti l'espressa volonta delle parti di escludere, in caso di Mancanza di detti legittimati iure proprio, la spettanza dell'indennita stessa agli aventi diritto iure haereditatis. (V 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST., Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)