Sez. L, Sentenza n. 5965 del 13/10/1983 (Rv. 430792 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN GENERE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - PROVA - PRODUZIONE IN APPELLO DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA DIRETTA A PROVARE AGGRAVAMENTI O SOPRAVVENIENZA DI INFERMITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA OPPORTUNITÀ DI DISPORRE NUOVE INDAGINI TECNICHE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN GENERE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - PROVA - PRODUZIONE IN APPELLO DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA DIRETTA A PROVARE AGGRAVAMENTI O SOPRAVVENIENZA DI INFERMITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA OPPORTUNITÀ DI DISPORRE NUOVE INDAGINI TECNICHE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Il principio dell'inammissibilità di nuove prove in appello, stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ., non esclude che, in una controversia in tema d'Invalidità pensionabile, la parte interessata possa produrre in secondo grado la certificazione sanitaria diretta a provare, in rapporto alla norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., gli aggravamenti di malattie preesistenti o la sopravvenienza di altre infermità, con il conseguente Obbligo per il giudice di considerare l'opportunità di disporre nuove indagini tecniche in relazione al contenuto di detta certificazione e di spiegare, con adeguata e specifica motivazione, le ragioni dell'eventuale rifiuto del rinnovo della consulenza. (V 5844/82, mass n 423589; (V 2670/81, mass n 413446; (Conf 4621/82, mass n 422592).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)