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Sez. L, Sentenza n. 5844 del 06/11/1982 (Rv. 423589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NUOVE MALATTIE - DEDUCIBILITÀ IN APPELLO - CONSEGUENTE OBBLIGATORIETÀ DEL RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NUOVE MALATTIE - DEDUCIBILITÀ IN APPELLO - CONSEGUENTE OBBLIGATORIETÀ DEL RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, la norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., mentre costituisce eccezione al principio dell'inammissibilità di nuove prove in grado di appello stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ. (in quanto consente alla parte interessata di allegare gli aggravamenti e le nuove malattie e di provarli mediante l'esibizione della relativa certificazione sanitaria), non comporta l'obbligatorietà del rinnovo della consulenza tecnica nel giudizio di secondo grado, la cui opportunità o meno va invece stabilita dal giudice previa motivata e approfondita valutazione, nel quadro di tutti gli elementi probatori già acquisiti, dei nuovi elementi addotti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)