Sez. 6 - , Sentenza n. 4512 del 21/11/2019 Ud. (dep. 03/02/2020) Rv. 278326 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Reati di cui all'art. 326 cod. pen., comma primo e comma terzo - Differenze - Concorso di reati - Ammissibilità - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
La rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., eventualmente in concorso con il delitto di corruzione, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la fattispecie di reato disciplinata all'art.326, comma terzo, cod.pen., non necessariamente richiede la rivelazione ad estranei del segreto, sicché, ove si verifichi anche quest'ultima condotta, si configura il concorso con il reato previsto all'art.326, comma primo, cod.pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1, Cod. Pen. art. 326 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)