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Sez. 3, Sentenza n. 9612 del 16/06/2003 (Rv. 564275 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Immobile locato per uso promiscuo - Disciplina applicabile - Criterio dell'uso prevalente voluto dalle parti - Destinazione dell'immobile ad uso diverso - Accertamento dell'uso effettivo ai sensi dell'art. 80 legge n. 392 del 1978 - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564275-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO

In tema di locazioni urbane, nel caso in cui l'uso promiscuo dell'immobile locato sia stato previsto dal contratto, il rapporto, in virtù dell'applicazione analogica del criterio indicato dall'art. 80, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, deve considerarsi regolato dall'uso prevalente voluto dalle parti a meno che, avendo il conduttore adibito l'immobile per un uso diverso, non debba assumere rilievo l'uso effettivo, secondo la previsione del richiamato art. 80.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)