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Sez. 3, Sentenza n. 12120 del 09/06/2005 (Rv. 582196 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Immobile locato per uso promiscuo - Disciplina applicabile - Criterio dell'uso prevalente voluto dalle parti - Allegazione della intervenuta destinazione dell'immobile ad uso diverso - Accertamento dell'uso effettivo ai sensi art. 80 legge n. 392 del 1978 - Necessità.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582196-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO

Nel caso in cui l'uso promiscuo dell'immobile locato sia previsto dal contratto, il rapporto, per applicazione analogica del criterio indicato dall'art. 80 ultimo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392, deve considerarsi regolato dall'uso prevalente voluto dalle parti, a meno che, avendo il conduttore adibito l'immobile ad un uso diverso, non debba assumere rilievo l'uso effettivo, secondo la previsione del richiamato art. 80; ne consegue che, in ipotesi di previsione contrattuale dell'uso promiscuo, il giudice, per stabilire quale regime giuridico debba essere applicato al contratto, deve anzitutto accertare la volontà delle parti in ordine all'uso, e solo nel caso in cui sia stata dedotta una utilizzazione effettiva secondo un rapporto di prevalenza diverso, può procedere all'accertamento di quest'utilizzo per determinare il diverso regime giuridico eventualmente applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)