diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11266 del 14/11/1997 (Rv. 509881 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Immobile locato per uso promiscuo - Disciplina applicabile - Criterio dell'uso prevalente voluto dalle parti - Destinazione dell'immobile ad uso diverso - Accertamento dell'uso effettivo ai sensi art. 80 legge n. 392 del 1978.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509881-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO

Nel caso in cui l'uso promiscuo dell'immobile sia stato previsto dal contratto, la disciplina della locazione è quella dell'uso prevalente in analogia della disposizione contenuta nell'art. 80, ultimo comma della legge 27 luglio 1978, n. 392. In tal caso il giudice deve accertare l'uso prevalente con riguardo alla volontà delle parti, a meno che, avendo il convenuto adibito l'immobile ad un uso diverso, non debba assumere rilievo l'uso effettivo, secondo la previsione del richiamato art. 80.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)