Sez. 2, Ordinanza n. 1439 del 21/11/1975 Cc. (dep. 03/01/1976) Rv. 131734 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO- MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - LIMITI IMPOSTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO- MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - LIMITI IMPOSTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO.*
In tema di mandato od ordine di cattura l'Obbligo della motivazione e pienamente soddisfatto mediante il semplice richiamo del tipo di elemento di prova acquisito dal giudice anche senza specificazione della fonte. Tale motivazione, infatti, sufficiente per consentire all'imputato di controllare la legittimita del provvedimento ai fini del ricorso, evita nel contempo la violazione del segreto istruttorio espressamente richiamato dagli artt 264 e 467 cod proc pen. (Conf 129556, anno 1975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)