Sez. 6, Sentenza n. 10751 del 05/11/1996 Ud. (dep. 13/12/1996) Rv. 206335 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Preteso vizio di motivazione - Sindacato - Compito del giudice di legittimità - Definizione - Caratteristiche.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di sindacato del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, il compito del giudice non è quello di sovrapporre la propria valutazione alla valutazione compiuta, in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili correttamente interpretandoli ed esaustivamente rispondendo alle deduzioni delle parti; nonché se abbiano correttamente applicato regole logiche nell'argomentare che ha giustificato una scelta piuttosto che un'altra.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)