Sez. 2 - , Sentenza n. 29625 del 28/05/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276450 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA | Competenza funzionale del tribunale di sorveglianza - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA
L'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito. (Fattispecie in cui era stata dedotta avanti alla corte d'appello, in via preliminare, l'omessa sospensione del processo ex art. 71 cod. proc. pen. per incapacità processuale delle imputate, questione che imponeva l'esame del motivo di impugnazione da parte del giudice di secondo grado, cui doveva, eventualmente, seguire la valutazione delle ulteriori censure relative all'applicata misura di sicurezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)