Sez. L, Sentenza n. 4984 del 06/06/1987 (Rv. 453604 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PREVIA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA SURROGAZIONE - NECESSITÀ - CONOSCENZA RELATIVA DA PARTE DEL RESPONSABILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PREVIA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA SURROGAZIONE - NECESSITÀ - CONOSCENZA RELATIVA DA PARTE DEL RESPONSABILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La successione, a titolo particolare, dell'assicuratore nel diritto al risarcimento dell'assicurato, a norma dell'art. 1916 cod. civ., pur essendo, nel paradigma di detta norma, direttamente correlato al pagamento dell'indennità assicurativa, non si attua automaticamente ed immediatamente al momento di tale pagamento, ma esige necessariamente una attività dell'assicuratore diretta a dare al terzo responsabile tempestiva notizia dell'Esercizio del diritto, senza di che il suo stesso oggetto ne sarebbe irrimediabilmente compromesso in conseguenza degli eventuali Atti modificativi o estintivi, che solo all'assicurato - e non anche al responsabile - possono ritenersi vietati, ai sensi del comma terzo del citato articolo. La suddetta dichiarazione di Esercizio della surrogazione - in applicazione del principio generale sub art. 1335 cod. civ. - si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario se questo non prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della dichiarazione medesima. (V 450/85, mass n 438653, sulla seconda parte; (V 1889/80, mass n 405486, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)