Sez. 3, Sentenza n. 5748 del 24/10/1988 (Rv. 460272 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA O IL FONDAMENTO LOGICO GIURIDICO DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE - ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE PER OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE. (FATTISPECIE: GIUDIZIO DI REGRESSO INTENTATO DA UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI CONTRO L'ALTRO PER LA RIPARTIZIONE PRO-QUOTA DELLE SOMME PAGATE AL DANNEGGIATO IN ESECUZIONE DI UNA PRECEDENTE CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO).*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA O IL FONDAMENTO LOGICO GIURIDICO DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE - ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE PER OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE. (FATTISPECIE: GIUDIZIO DI REGRESSO INTENTATO DA UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI CONTRO L'ALTRO PER LA RIPARTIZIONE PRO-QUOTA DELLE SOMME PAGATE AL DANNEGGIATO IN ESECUZIONE DI UNA PRECEDENTE CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO).*
Se due giudizi tra le stesse parti vertono sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in ordine allo stesso con sentenza passata in giudicato, ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che abbia costituito la premessa logica della decisione, preclude il riesame del punto deciso in un nuovo processo, anche se quest'ultimo abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Consegue che nel giudizio di regresso intentato da uno dei condebitori solidali contro l'altro per la ripartizione pro quota delle somme pagate al danneggiato in esecuzione di una precedente condanna passata in giudicato, può discutersi dell'esistenza e della gravità delle rispettive colpe, nonché dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, sempre che ciò non abbia formato oggetto di esame nel precedente giudizio in cui tale sentenza è stata emanata, a nulla rilevando in tal caso la deduzione di circostanze o prospettazioni giuridiche nuove, precluse dal principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. (Conf 2651/83, mass n 427536, sulla prima parte; (Conf 3281/81, mass n 413858; (Conf 5625/80, mass n 409472; (Conf 974/80, mass n 404412; (Conf 6400/79, mass n 403131; (Conf 491/75, mass n 373788, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)