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Sez. L, Ordinanza n. 217 del 04/04/1989 (Rv. 462400 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - ESTENSIONE AI RATEI NON LIQUIDATI - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462400-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - ESTENSIONE AI RATEI NON LIQUIDATI - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema di trattamento pensionistico a carico dell'INPS, e con riguardo all'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67, il quale prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione, per qualsiasi ragione non siano stati posti in pagamento, includendo così anche le ipotesi in cui non siano stati richiesti e non siano stati liquidati, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, considerando che la norma fa riferimento ad un unico dato temporale per la prescrizione estintiva delle posizioni dell'assicurato nelle distinte fasi dell'accertamento, della liquidazione e dell'erogazione della pensione, e, quindi, assoggettata a regolamentazione uniforme situazioni non omogenee. (V 919/89; (V 6008/88, mass n 460437; (contra 6007/88, mass n 460436).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)