Sez. 2, Sentenza n. 2679 del 18/07/1969 (Rv. 342350 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO OD EVOLUZIONE, NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DELLE INFERMITA DENUNCIATE O ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO OD EVOLUZIONE, NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DELLE INFERMITA DENUNCIATE O ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA.*
Il diritto alla pensione di invalidita deve essere riconosciuto, ove l'assicurato sia venuto a trovarsi, nel corso del giudizio di merito, nello stato di invalidita, che ne costituisce il presupposto, per effetto dell'aggravamento o dell'evoluzione delle infermita denunciate o accertate nella fase amministrativa. (V. 806-69, massima n. 339135 531-69, massima n. 338676).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)