Sez. 4, Sentenza n. 31346 del 18/06/2013 Ud. (dep. 22/07/2013) Rv. 256287 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE | Graduazione delle colpe concorrenti - Obbligo di articolata motivazione - Esclusione - Valutazione delle modalità del sinistro e raffronto delle condotte dei soggetti coinvolti - Sufficienza - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE
In tema di omicidio e lesioni per colpa cosiddetta "stradale", il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, dopo aver evidenziato che la vittima dell'incidente che guidava uno scooter aveva anch'esso violato le norme del codice della strada e dopo aver definito minimo della sua responsabilità, aveva determinato il concorso di colpa nella misura del 30%).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)