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Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012 Ud. (dep. 26/06/2012) Rv. 253099 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE | Travisamento del fatto - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253099-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE

Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)