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Sez. 2, Sentenza n. 19584 del 05/05/2006 Ud. (dep. 07/06/2006) Rv. 233775 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. - Configurabilità del vizio di motivazione anche sulla base di "altri atti del processo specificamente indicati", diversi dal provvedimento impugnato - Incidenza sulla natura del giudizio di cassazione come giudizio di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233775-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

La nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato" anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)