Sez. L, Sentenza n. 6277 del 22/11/1988 (Rv. 460622 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 35 STAT. LAVORATORI - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 35 STAT. LAVORATORI - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE.*
La nozione di unità produttiva desumibile dall'art. 35 stat. Lavoratori va identificata in ogni articolazione autonoma dell'impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni e servizi dell'impresa della quale è una componente organizzativa e quindi, rappresenta una struttura distinta dal punto di vista economico, produttivo e spaziale dagli altri luoghi ove si esercita l'attività dell'impresa. L'unità produttiva non va, quindi, individuata in ogni Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma in quella consistente entità aziendale che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi - a prescindere dalla relativa ubicazione - per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale, rimanendo così esclusi quei minori organismi che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa. (V 3497/88, mass n 458846; (V 2761/87, mass n 451871).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)