Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 22/07/1971 (Rv. 353403 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE - PORTATA.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE - PORTATA.*
Il principio dell'irretroattivita della legge preclude l'applicazione della legge nuova non soltanto ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscono gli effetti gia verificatisi nel passato e si venga a togliere efficacia, in tutto e in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge possa essere applicata ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorche conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendo completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (Conf 2966'1967, 1115'66).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)