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Sez. L, Sentenza n. 2351 del 31/03/1983 (Rv. 427207 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - CONTRIBUTI FACOLTATIVI PER RAPPRESENTANTI ED AGENTI DI COMMERCIO - DISCIPLINA EX ART. 4, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 758 DEL 1968 - APPLICABILITÀ PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI DETTO D.P.R. - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1983-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427207-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - CONTRIBUTI FACOLTATIVI PER RAPPRESENTANTI ED AGENTI DI COMMERCIO - DISCIPLINA EX ART. 4, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 758 DEL 1968 - APPLICABILITÀ PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI DETTO D.P.R. - FONDAMENTO.*

Il principio dell'irretroattività della legge preclude la applicazione della legge nuova non soltanto ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelle sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi nel passato e si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di essi. Lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge sia applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere prese in considerazione in se stessi, prescindendo dal collegamento col fatto generatore, del quale resta esclusa la modificazione di disciplina giuridica. Pertanto, il secondo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 758 del 1968 - nel regime anteriore alla legge n. 12 del 1973 - era applicabile anche ai contributi facoltativi, per i rappresentanti e agenti di commercio, relativi al periodo antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., costituendo il versamento dei contributi medesimi un fatto ontologicamente distinto ed autonomamente disciplinato (unitamente alla loro misura) rispetto a quelli da cui trae origine, costituiti dal rapporto di Agenzia nonché dalla liquidazione delle provvigioni, all'importo delle quali i contributi sono commisurati. (V 6698/81, mass n 417571; (V 520/81, mass n 411004; (V 1350/79, mass n 397627; (V 2433/71, mass n 353403).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)