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Sez. L, Sentenza n. 7470 del 14/05/2003 (Rv. 563071 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Disciplina transitoria ex art. 1 legge n. 335 del 1995 - Derogabilità ad opera della disciplina transitoria posta dall'art. 59 legge n. 449 del 1997 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563071-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Premesso che la disciplina transitoria posta da una legge (nella specie, legge n. 335 del 1995) è insuscettibile di abrogazione tacita da parte di disciplina transitoria successiva (nella specie, quella posta dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997), salvo l'ipotesi di espressa dichiarazione da parte del legislatore, non potendosi configurare incompatibilità fra disposizioni che regolano ambiti temporali differenti e neppure la completa nuova regolamentazione della materia, che non può avere luogo ad opera di una norma destinata ad esaurire i propri effetti in un ambito temporale prefissato, deve escludersi che l'art. 59, comma sesto, della legge n. 449 del 1997, il quale determina i requisiti per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 1998 nella anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e nel compimento di 58 anni di età, possa trovare applicazione nei casi in cui, in base alla disciplina transitoria posta dall'art. 1, comma ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995, l'assicurato abbia già maturato sia il requisito contributivo che quello anagrafico per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, pur se l'erogazione sia in concreto differita all'1 gennaio 1998.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)