diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10032 del 10/07/2002 (Rv. 555644 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Determinazione della data di maturazione del diritto a pensione di anzianità ex art. 1 legge n. 335 del 1995 - Dirigenti di aziende industriali - Ricongiunzione presso l'INPDAI dei precedenti periodi di contribuzione maturati presso l'INPS - Riferimento alla data di raggiungimento della richiesta anzianità - Necessità - Fondamento - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555644-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Nel caso di ricongiunzione presso l'INPDAI dei periodi di contribuzione precedentemente versati all'INPS, ex art. 5 legge n. 44 del 1973, ai fini della determinazione della data da cui è consentito all'interessato il pensionamento di anzianità, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma ventinovesimo, legge n. 335 del 1995 e dalla tabella E) ivi allegata, è necessario fare riferimento al giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità (coincidente con la scadenza del quinquennio contributivo maturato presso l'INPDAI) e non a quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale, atteso che il legislatore - nel predisporre il sistema delle c.d. <finestre> delineato con la citata legge n. 335 del 1995 - ha inteso esplicitamente valorizzare il distinto momento in cui vengono a maturarsi di fatto tutti gli elementi costitutivi della pensione richiesta, a prescindere dal momento in cui il relativo diritto può essere fatto valere. Nè tale sistema, così interpretato, consentendo ai soggetti interessati una ricongiunzione gratuita con effetti sostanzialmente identici alla ricongiunzione onerosa prevista dalla legge n. 29 del 1979, può suscitare fondati dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, rispetto ai soggetti che operano la ricongiunzione presso l'INPS in base a tale ultima disciplina, tenuto conto della specifica natura del rapporto dirigenziale e del relativo trattamento pensionistico (soggetto, fra l'altro, al calcolo con il criterio <retributivo> e non con quello <contributivo>) e considerata, conseguentemente, la diversità delle due situazioni.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)