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Sez. 5, Sentenza n. 20785 del 26/10/2005 (Rv. 585344 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente - Sospensione dei termini di impugnazione - Applicabilità a controversia concernente cartella di pagamento relativa ad un precedente condono - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585344-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In materia tributaria non è ammissibile, di regola, l'applicabilità di un condono ad una controversia concernente una cartella di pagamento relativa ad un precedente condono, in quanto la lite fiscale viene definita mediante l'applicazione del provvedimento di condono e non può esserlo una seconda volta. Ciò non toglie però che in un momento successivo possa insorgere una nuova controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all'applicazione della normativa di condono oppure all'interpretazione o alla valutazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, pertanto, si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente sospensione dei termini di impugnazione in base al disposto dal sesto comma del citato art. 16 (nella fattispecie, si trattava di controversia concernente una cartella di pagamento relativa alla dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che l'ufficio aveva ritenuto potesse valere soltanto come dichiarazione integrativa semplice e non come istanza di definizione automatica).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)