Sez. 2, Sentenza n. 5766 del 08/11/1979 (Rv. 402400 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE - CONDIZIONE.*
La proposizione, da parte dell'appellante, di eccezioni nuove nel giudizio di secondo grado deve, per essere rituale, effettuarsi con l'atto di appello. (Conf 4058/77, mass n 387741; (Conf 3583/77, mass n 387183; (Conf 2657/74, mass n 371116).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)