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Sez. 1, Sentenza n. 5798 del 16/03/1988 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178380 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - BANCHE - ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO - CARATTERE DI IMPRESA.*
Stato
decisa il 1988-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178380-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - BANCHE - ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO - CARATTERE DI IMPRESA.*

In seguito alla direttiva comunitaria 77.780 del 12 dicembre 1977, è stato emanato il d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 e tutta la nuova normativa è stata improntata da una nuova ottica in ordine alla attività nella raccolta del risparmio a cui viene anche legislativamente attribuito il carattere di impresa. Tale accento, induce a concludere che gli enti creditizi, sia pubblici che privati, svolgono la normale attività di raccolta del risparmio fra il pubblico e di Esercizio del credito in un libero mercato concorrenziale. Con la conseguenza che agli operatori di tali enti, quando esercitano la predetta attività, non sono riferibili le qualificazioni soggettive di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di pubblico servizio", essendo sottoposta al diritto pubblico solo quella attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica o che riguarda i crediti legali.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)