Sez. 6, Sentenza n. 16638 del 22/09/1989 Ud. (dep. 28/11/1989) Rv. 182675 - 01
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ATTIVITÀ BANCARIA - HA CARATTERE PRIVATISTICO - CONSEGUENZE IN TEMA DI ILLECITI DEI DIPENDENTI BANCARI.*
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ATTIVITÀ BANCARIA - HA CARATTERE PRIVATISTICO - CONSEGUENZE IN TEMA DI ILLECITI DEI DIPENDENTI BANCARI.*
L'Esercizio dell'attività bancaria, anche di quella delle banche di diritto pubblico, ha natura privatistica e pertanto l'impiegato (nella specie direttore di filiale) che si impossessi di somme di danaro, prelevandole dai conti correnti dei clienti della banca che gli avevano dato incarico di acquistare titoli di stato, commette il reato previsto dagli articoli 646 e 61 n. 11 cod. pen. e non quello di malversazione previsto dall'art. 315 cod. pen.. (V mass n 180576; (V mass n 178380; (V mass n 177790; (V mass n 177718; (V mass n 176404; (Conf mass n 180057; (Conf mass n 178947; (Conf mass n 177767).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge 05/03/1985 num. 74, DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)